Aperto

Sostegno ai contratti di solidarietà - 2017

Sostegno ai contratti di solidarietà - 2017

Codice: RLE12020012433

Domande dal: 14/07/2017 , ore 00:00

Un'iniziativa a favore dei lavoratori interessati da sospensioni lavorative a salvaguardia dell'occupazione e il rilancio aziendale attraverso progetti aziendali, percorsi di riqualificazione e indennità di riqualificazione professionale.

Leggi di più
@PEC

Ente responsabile

Sostegno ai contratti di solidarietà - 2017

Codice: RLE12020012433

Domande dal: 14/07/2017 , ore 00:00

Scheda informativa

  • La domanda di finanziamento può essere presentata esclusivamente da aziende o enti che svolgono attività economiche, anche se non iscritti in Camera di Commercio, di seguito denominate semplicemente "aziende" che abbiano:

    • almeno un’unità operativa attiva nella regione Lombardia;
    • stipulato o rinnovato un Accordo o un Contratto di Solidarietà a decorrere dall’ 11 agosto 2016 (data di entrata in vigore della legge regio¬nale n. 22/2016), che preveda una riduzione (media) dell’orario di lavoro pari ad almeno il 40 per cento del loro normale orario lavorativo, il cui periodo di sospensione lavorativa non sia già terminato al momento della presentazione della domanda.
    • stipulato o rinnovato un’intesa sindacale aziendale che preveda espressamente la partecipazione al presente Avviso, sulla base dei criteri definiti in seguito;
    • ottenuto (almeno in fase consuntiva) l’autorizzazione all’Accordo o al Contrato di Solidarietà, dagli specifici Enti preposti previsti dalla normativa statale.

    Sono escluse le aziende che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

    Sono beneficiari del contributo anche i Soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell’Albo regionale degli operatori accreditati, con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione della domanda di contributo.

    Sono destinatari degli interventi di cui al presente Avviso:

    • Lavoratrici e lavoratori in forza presso unità produttive localizzate nel territorio della regione interessati da una sospensione dell’orario di lavoro in base ad un Accordo o un Contratto di Solidarietà stipulato o rinnovato a decorrere dall’ 11 agosto 2016 (data di entrata in vigore della legge regionale n. 22/2016).
    • Aziende identificate nel paragrafo precedente.
  • L'obiettivo è garantire un sostegno alle aziende, ai lavoratori e alle lavoratrici interessati da sospensioni lavorative a seguito di sottoscrizioni di contratti o accordi aziendali di solidarietà, quali strumenti finalizzati alla salvaguardia o all'ampliamento del livello occupazionale. Tale finalità è perseguita attraverso il sostegno al reddito dei lavoratori e l'incentivo alle aziende.

    Il bando finanzia:

    a) PROGETTI AZIENDALI in cui siano previsti uno o più dei seguenti interventi:

    • Forme innovative di organizzazione aziendale finalizzate al rilancio ai sensi dell’art.17 quinquies della L.R. n. 22/2006.
    • Misure di responsabilità sociale dell’azienda finalizzate al mantenimento dell’occupazione (welfare aziendale), ivi compresa la concessione di voucher/benefit ai lavoratori.
    • Trasformazione del contratto di solidarietà già stipulato in contratto di solidarietà espansivo ai sensi del comma 3.bis dell’art. 41 del D.Lgs.148/2015.

    b) PERCORSI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE dei lavoratori connessi ai progetti aziendali - di cui al punto precedente - da svolgersi:

    • durante il periodo di vigenza dell’Accordo o del Contratto di Solidarietà e non oltre i 12 mesi dall’accoglimento della domanda.
    • nel periodo di sospensione previsto dal contratto di solidarietà fuori dal normale orario di lavoro, a meno che durante tali orari, i lavoratori interessati non risultino sospesi in attuazione del Contratto di Solidarietà.

    Il costo ora formazione allievo è riconosciuto sulla base di una Unità di Costo Standard (UCS) pari a €17,351

    c) INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE riconosciuta ai lavoratori in sospensione che partecipano ai percorsi di riqualificazione professionale. L’indennità di partecipazione è pari al 100% del valore del costo del percorso di riqualificazione professionale per singolo lavoratore, pari dunque a €ora 17,35. L’ammontare dell’indennità sommata all’importo dell’integrazione salariale nell’intero periodo di durata del contratto o accordo di solidarietà non può superare l’importo della mancata retribuzione corrispondente alle ore di riduzione del proprio orario di lavoro nel medesimo periodo.

  • Le risorse disponibili per l’erogazione dei suddetti contributi, così come determinato con D.G.R. n. 6185 dell’8 febbraio 2017, ammontano a:

    • Euro 700.000,00, già trasferite ad ARIFL con DDUO 12984 del 6 dicembre 2016 sul capitolo 15.03.104.10706 "Contributi per il sostegno agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013" per l’erogazione dei contributi connessi alla gestione del presente provvedimento;
    • Euro 1.648.371,47 quali risorse disponibili – alla data del 31 marzo 2017 -residue degli stanziamenti derivanti dalla gestione di ARIFL dell'Avviso approvato con DDUO 4766 del 5.6.2014, al netto della conclusione degli adempimenti da esso derivanti di cui:
      • a) €208.400,51 residuati dai Contratti di Solidarietà di tipologia "A";
      • b) €1.439.970,96 residuati dai Contratti di Solidarietà di tipologia "B".

    Altre risorse potranno essere integrate da successivi finanziamenti da parte di Regione Lombardia, come previsto dalla L.R. 21/2013 e ss.mm.ii.

    Ai sensi del co. 2 dell’art. 6 della l.r. 21/2013 le risorse disponibili sono così ripartite:

    • il 60% ai contratti di solidarietà
    • il 40% agli accordi di solidarietà
  • L’importo complessivo del contributo concesso a ciascuna azienda richiedente, non può eccedere euro 100.000,00 nell’arco di 12 mesi.

    Il contributo è così ripartito:

    • a) Il 20% del contributo totale a titolo di incentivo all’azienda per la realizzazione di un progetto aziendale.
    • b) L’ 80% del contributo totale a favore della riqualificazione dei lavoratori da svolgersi nel periodo di sospensione previsto dal contratto di solidarietà per:
      • percorsi di riqualificazione professionale connessi al progetto aziendale;
      • indennità di partecipazione connesse ai percorsi di riqualificazione professionale.

    L’azienda può espressamente destinare l’intero contributo regionale solo alla riqualificazione professionale purché il progetto aziendale dia evidenza delle esigenze formative richieste e del contributo del percorso formativo al rilancio dell’azienda.

  • Regime de minimis
  • Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione su BURL (14 giugno 2017) del presente Avviso, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata.

    L’azienda deve compilare la domanda di finanziamento e tutti gli allegati richiesti pubblicati contestualmente all’avviso e scaricabili dal sito regionale in formato editabile:

    • la copia dell’accordo collettivo aziendale, sottoscritto dalle Parti, relativo al contratto di solidarietà o all’accordo di solidarietà o alla trasformazione da contratto di solidarietà difensivo a contratto di solidarietà espansivo, sottoscritti successivamente al 10 agosto 2016 (data di entrata in vigore della L.r. 22/2016);
    • il progetto aziendale, allegato 3;
    • il progetto di riqualificazione professionale destinato alle lavoratrici e ai lavoratori, firmato sia dall’ azienda che dall’Operatore accreditato, allegato 4;
    • il Prospetto economico, utilizzando esclusivamente il modello di cui all’allegato 5;
    • l’Intesa firmata dall’azienda e dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori che prevede espressamente la partecipazione al presente Avviso;
    • la Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "De Minimis", utilizzando esclusivamente il modello di cui all’allegato 6.

    Nel solo caso in cui la domanda di contributo non sia sottoscritta dal Rappresentante aziendale, occorre allegare l’ "Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda" utilizzando esclusivamente il modello di cui all’allegato 7.

    La domanda corredata dei citati allegati dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: arifl@pec.regione.lombardia.it, indicando nell’oggetto "Domanda di contributi per Contratti di Solidarietà - (specificando la ragione sociale dell’azienda)".

    Per ogni corso di formazione previsto nel progetto di riqualificazione dovrà essere creato un percorso formativo nell’apposita sezione "offerta formativa" del sistema informativo Finanziamenti Online (di seguito GEFO) - https://gefo.servizirl.it/), all’interno della specifica offerta denominata "Percorsi di riqualificazione solidarietà – Lr 21/2013", specificando le competenze di riferimento e descrivendo i contenuti e l’articolazione del percorso formativo previsto. Si precisa che questa operazione dovrà essere effettuata prima della data di presentazione della domanda di contributo.

  • A sportello
  • Per qualsiasi chiarimento o informazione relativa ai contenuti dell’Avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio "Aziende e Mercato del Lavoro" di ARIFL, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica dedicata: segreteria@arifl.it


    Riferimento al BURL: n. 14 del 14/06/2017 - Serie Ordinaria

Dario,
il tuo assistente digitale