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Bando per il sostegno alla copertura dei costi energetici di luoghi della Cultura e sale da Spettacolo - anno 2023

Bando per il sostegno alla copertura dei costi energetici di luoghi della Cultura e sale da Spettacolo  - anno 2023

Codice: RLL12023034743

Domande dal: 17/10/2023 , ore 10:00

Scade il: 31/10/2023 , ore 16:30

Il presente bando intende sostenere la copertura dei costi energetici di soggetti privati che gestiscono sale cinematografiche, sale da spettacolo e istituti e luoghi della cultura per l'anno 2023

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Ente responsabile

Fonti di finanziamento

PRS 2018
PRS 2018
Bando per il sostegno alla copertura dei costi energetici di luoghi della Cultura e sale da Spettacolo  - anno 2023

Codice: RLL12023034743

Domande dal: 17/10/2023 , ore 10:00

Scade il: 31/10/2023 , ore 16:30

Scheda informativa

  • Potranno presentare domanda di contributo i soggetti di diritto privato previsti dall’art. 36 della l.r. 25/2016 che svolgono attività culturale e operano in regime di impresa.

    I soggetti devono essere regolarmente iscritti come “Attivi” al Registro delle Imprese o al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio o ad un registro equivalente in uno Stato membro dell’Unione Europea ed essere classificati secondo le seguenti indicazioni:

    • per la linea A con codice ATECO 2007, lett. J – 59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
    • per la linea B con codice ATECO 2007, lett. R – 90.01.01 Attività nel campo della recitazione 90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche; 90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche; 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
    • per la linea C con codice ATECO 2007, lett. R – 91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi, 91.02.00 Attività di musei, 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

    Non potranno presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti:

    • enti locali singoli o associati (Province lombarde; Comuni e Città Metropolitane lombardi Comunità montane lombarde, Unioni di comuni lombardi)
    • enti pubblici
    • università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori
    • soggetti che svolgono prevalentemente attività di scuola di teatro, musica, danza
    • associazioni sportive dilettantistiche
    • soggetti che svolgono attività puramente commerciale (quali ad esempio le discoteche)
    • sale a cui si accede tramite tesseramento (quali ad esempio circoli e associazioni con ingresso riservato ai soci)
  • Il bando intende sostenere la copertura dei costi energetici di soggetti privati che gestiscono:

    • Sale cinematografiche
    • Sale da spettacolo
    • Istituti e luoghi della cultura
  • La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo:

    • Modulo di domanda compilato e firmato,
    • Documenti indicati all’art. C.1

    Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l’ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema informatico come indicato nel presente Bando.

  • E’ prevista una dotazione complessiva di € 3.000.000.
  • L’intervento finanziario è concesso da Regione Lombardia interamente a titolo di contributo a fondo perduto in un’unica soluzione, calcolato secondo le modalità individuate nel successivo art. C3.e.

    L’agevolazione viene concessa ed erogata in misura percentuale minima pari al 10% delle spese energetiche riferite all’anno 2023. Il contributo per singolo soggetto non può eccedere la somma di 40.000 €.

    Qualora, una volta chiuso lo sportello, risultino ancora disponibili risorse:

    • la percentuale del 10% è incrementabile sino al limite massimo dell’80%
    • il contributo erogato potrà essere aumentato fino ad un massimo di 70.000 €
  • Sulla base della Comunicazione della Commissione Europea 28.10.2022 C(2022) 7945 final e nelle more della conseguente proroga del regime quadro regionale SA.103947, che gli aiuti di cui al presente provvedimento siano concessi ed erogati:

    - per le imprese che dimostrino di aver subito gli effetti della crisi energetica a seguito del conflitto in corso tra Russia e Ucraina con particolare riguardo all’aumento dei costi energetici: nel rispetto del “Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi”, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890, di cui all’Aiuto di Stato SA.103947

    - per le imprese che non dimostrino di aver subito gli effetti della crisi energetica a seguito del conflitto in corso tra Russia e Ucraina con particolare riguardo all’aumento dei costi energetici: nel rispetto del Reg. (UE) 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (controlli);

     

    in caso di applicazione del Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi” e in attuazione della DGR n. 7027 del 26/09/2022:

    • gli aiuti devono essere concessi entro il 31 dicembre 2023 o successiva data che sarà recepita solamente in presenza della Decisione della Commissione europea sulla proroga del relativo regime quadro regionale SA.103947
    • gli aiuti non possono essere concessi a imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE e gli atti di concessione devono essere conformi alle norme antielusione delle sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili (art. 2.1-bis)
    • gli aiuti non possono essere concessi agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale ed alle imprese operanti nel settore agricolo di cui al codice ATECO A (art. 1.3 e 1.3-bis)
    • gli aiuti non possono essere concessi a imprese soggette a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale (art 2.1-quater)
    • gli aiuti non possono essere erogati ai destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione (art. 2.1-quinquies)
    • gli aiuti non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario sopra previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto concesso a valere sul suddetto Regime, da qualunque fonte provenga (art. 2.4)
    • gli aiuti concessi in base al presente provvedimento sono cumulabili con altri aiuti concessi a valere sulle stesse spese ammissibili, alle condizioni di cui al suddetto Regime quadro regionale (art. 2.4)
    • gli aiuti concessi in base al presente provvedimento non devono coprire esigenze di liquidità dovute alla crisi epidemiologica da Covid-19
    • le imprese devono presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti di aver subito un incremento dei costi di esercizio in ragione dell’aumento dei costi di elettricità, gas naturale e carburante

    Per gli aiuti concessi nell’ambito del “Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi”, inoltre, di cui alla sezione 2.1 della Comunicazione C(2022) 1890, qualora la concessione di nuovi aiuti nel suddetto Regime quadro regionale comporti il superamento dei massimali previsti, l’importo dell’agevolazione concedibile sarà rideterminato fino alla concorrenza del massimale “ancora disponibile a fronte di un investimento presentato e ammesso invariato

    In caso di applicazione del regime de minimis, la concessione dei contributi non è rivolta:

    • ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013
    • alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente

    In caso di applicazione del regime de minimis, l’impresa beneficiaria dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che:

    • attesti il perimetro di soggetti che esercitano un’influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all’impresa/libero professionista richiedente, conformemente a quanto previsto all’art. 2 par. 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) n. 1407/2013
    • attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’articolo 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento (UE)
    • attesti di non rientrare in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente

    Qualora l’importo dell’agevolazione concedibile per il singolo beneficiario sia superiore al massimale “de minimis” disponibile, l’importo dell’agevolazione sarà rideterminato fino alla concorrenza del massimale “de minimis” ancora disponibile per il singolo beneficiario, ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, art. 14, comma 4, a fronte di un investimento presentato e ammesso invariato

    Decorso il termine del 31 dicembre 2023 salvo proroghe del regime quadro regionale SA.103947, le concessioni per qualsiasi tipologia di imprese avverranno sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

    Gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento, previsti dall’art. 2 comma 2 del Decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in carico al Direttore della D.G. Cultura.

  • La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo della piattaforma Bandi online.

     

  • Procedura a sportello.
Dario,
il tuo assistente digitale